Per permettere di trasportare chametz (pizza,
pasta etc.) ricevendo poi un compenso, non è sufficiente buonsenso, buonismo né
tantomeno opinionismo, è necessario ricercare nei Poseqim fondamenta valide
halakhicamente, anche se discusse in parte, su cui appoggiarsi.
Premetto prima la conclusione, portando poi i
sommi capi dei ragionamenti halakhici, affinché non sembri una conclusione
strana.
In caso di grande necessità, chi è rider e
necessita di lavorare durante Chol haMo’ed Pesach per sostenere la propria
famiglia economicamente perché non ha il suo sostentamento base altrimenti, ha
su cosa appoggiarsi se sussistono le seguenti 4 condizioni necessarie:
1. La compagnia presso cui si lavora non fornisce alcuna responsabilità al rider in merito a ciò che porta. (Quest'anno ('21/5781) Gloovo non fornisce responsabilità, invece Just Eat si. È necessario controllarlo specificatamente sul contratto – in mancanza di questa condizione non è possibile permettere, come esplicito nello Shulchan ‘arukh[2], perché è come se fosse Chametz dell’ebreo essendo di sua responsabilità risarcire (per contratto) se dovesse perderlo o essere rubato. (Orach Chajim 440:1)) Per altre compagnie è necessario verificare attentamente i contratti. La responsabilità invece a portare a termine il viaggio, per cui il rider potrebbe perdere il pagamento per il viaggio oppure essere segnalato perdendo punti, non è influente in questo caso specifico, non essendo una responsabilità direttamente legata al Chametz ma solo al servizio. Quindi è un problema lavorare con Just Eat durante Pesach, mentre si può permettere con Gloovo. Per altre compagnie è necessario verificare singolarmente inviandoci il contratto e spiegandoci le condizioni effettive contrattuali.
2. Il pacco è chiuso, in modo che non ci sia il sospetto che l’ebreo
arrivi a consumare il cibo. A priori venga chiuso da un non ebreo, ma se non viene fatto, l’ebreo può aggiungervi un'etichetta come chiusura ulteriore.
3.
Si riceve il pagamento sulla corsa/trasporto e non sul cibo
stesso,
4.
Si ha intenzione di non avere godimento dell’odore del Chametz.
Se possibile sarebbe preferibile che un non ebreo
inserisca nel mezzo di locomozione il Chametz, qualora non fosse possibile c’è
su cosa appoggiarsi anche per facilitare in merito[3].
Illustrati i punti base della conclusione, vediamo
i punti principali (ce ne sono molti altri, ma in una sede del genere
non entro in sofismi tecnici) della problematicità del caso affinché possiamo
renderci conto che si può applicare solo in una situazione del genere, con
tutte le condizioni che si verificano.
1.
Divieto di commerciare qualcosa di vietato. In generale c’è un divieto esplicito nello
Shulchan ‘arukh (Yorèh De’àh 117:1) di commerciare qualcosa di vietato. I
Poseqim discutono fortemente nel caso in cui si tratti di lavorare come
impiegato presso un’azienda che produca prodotti del genere. In questo caso
però, in cui non si tratta di commercio ma solo di trasporto di pacchi chiusi,
c’è maggiore spazio per permettere (e così sembra anche l’opinione di Chakham
‘Ovadiàh Yosef זצ"ל)[4].
2.
Godimento. Il problema
maggiore è che il ragionamento illustrato finora vale per i divieti ‘semplici’,
ma non necessariamente per i cibi di cui non è vietato solo il consumo, ma
anche il godimento, come il Chametz, per cui è necessario approfondire numerosi
altri punti.
3.
Responsabilità. Se c’è
responsabilità da parte del rider non c’è modo di permettere contro lo Shulchan
‘arukh[5] che
sancisce che è considerato come se fosse Chametz dell’ebreo stesso. Pertanto è
necessario che anche giuridicamente non ci sia nessuna responsabilità. Persino
se non gli viene in pratica richiesto nulla, poiché a livello contrattuale è
tenuto a risarcire, è come se il Chametz divenisse di sua proprietà, e al
massimo il debito contratto con la società gli viene sciolto. Ringrazio a monte
chi mi ha dato le informazioni tecniche e giuridiche in merito ai contratti che
seguono riguardo a Glovo e Just Eat (che conoscendolo vorrà rimanere anonimo) e
che rielaboro qui. Altri contratti vanno analizzati a sé stante.
È un problema lavorare con compagnie come Just Eat
durante Pesach, che per contratto https://rider.justeat.it/help/legal#agreement nell’art. 3.7 prevedono espressamente una
responsabilitá per il Rider in caso di danneggiamento o mancata consegna:
“3.7. Lei è responsabile della rettifica di
qualsiasi errore e omissione commessi nell’esecuzione di un Contratto. Nel caso
Lei non riesca a completare la consegna dopo aver ritirato i cibi presso il
ristorante, non avrà diritto ad alcun pagamento, totale o parziale, e resterà
responsabile per gli eventuali danni da Lei cagionati”.
Mentre con Glovo mi è stato riportato
che NON risultano responsabilitá specifiche poste carico del Rider per danni ai
beni trasportati sanzionate contrattualmente con riduzione del compenso o
altro. In caso di danni a terzi connessi ai beni in questione (per i quali
operano i principi generali previsti dagli artt. 1218 e 2043 c.c., che
imporrebbero il risarcimento da parte del Rider nei confronti del danneggiato),
è prevista, sia a livello contrattuale (v. artt. 3 e 12 del contratto con
Glovo) che di CCNL stipulato con Assodelivery (v. art. 17), una polizza
assicurativa, stipulata da Glovo, che copre proprio l’eventualitá di danni a
terzi. Il Rider è solo tenuto a rispettare, genericamente, le norme in materia
di igiene e sicurezza alimentare (v. art. 5), potendo Glovo recedere dal
contratto in caso di violazione delle stesse da parte del Rider (v. art. 9).
4.
Rotzèh BeQiumò. C’è una forte discussione tra i Poseqim sul
principio di Rotzèh BeQiumò, ossia che desidera il suo mantenimento.
Sicuramente fare qualcosa con oggetti legati all’idolatria (serviti veramente
come tali e non solo come ricordo di concetti[6]) o con del
Yain Nesekh /Setam Yenam presenta un problema di Rotzèh BeQiumò. La discussione
tra i Poseqim verte se questo principio si estenda anche sul Chametz oppure no.
Secondo numerosi Poseqim verte anche sul Chametz, ma c’è chi discute, ed
essendo un dubbio su una norma DeRabbanan (Safeq DeRabbanan) in un caso di
estrema difficoltà, c’è su cosa appoggiarsi per facilitare seguendo le opinioni
facilitanti[7].
5.
Non riceve il pagamento per il Chametz. Ma solo per il suo trasporto. Questa spiegazione
non è stata semplice da trovare, ma ha le sue radici nel Levush (550:7 – primo
terutz, vedi ivi lungamente). Infatti è fondamentale sottolineare che anche se
una persona delinea delle differenze o un ragionamento, è necessario almeno un
Poseq di un certo livello che riporti quel concetto. Pertanto non è sufficiente
dire che c’è una differenza. Inoltre vediamo che non è l’unico problema, e
anche su questo c’è una grossa discussione. Infatti l’Agur vieta persino dare
in affitto un somaro a un non ebreo al fine di trasportare il proprio Chametz
nonostante non si prenda nessuna responsabilità in merito e la Mishnàh Beruràh[8] conclude
che così bisognerebbe fare. Ciò nonostante c’è la possibilità di appoggiarsi
sul Levush nel caso specifico, in particolare perché spiega l’opinione dello
Shulchan ‘arukh che permette di affittare il somaro.
6.
Somaro o anche il padrone? La domanda però nasce nel caso in cui non si
affitta solo il somaro (il mezzo di trasporto), ma anche il padrone che lo
conduce. Se si fosse trattato del caso in cui si trasporta vino non ebraico o
di ‘avodàh zaràh sarebbe stato sicuramente vietato, mentre sul Chametz si può
dire che non sussista la stessa multa[9] (anche
questo discutibile in base ai Poseqim citati in precedenza riguardo al somaro
che trasporta il Chametz, ma non è la sede per dilungarsi).
7.
Prendere in affidamento del Chametz. Numerosi Poseqim vietano esplicitamente di
prendere in affidamento del Chametz anche senza responsabilità durante Pesach,
persino durante Chol HaMo’ed. Ciò nonostante c’è chi riporta che è vietato a
priori farlo[10].
Pertanto qui chi si trova in un caso eccezionalmente difficile, è possibile
considerarlo come un ‘a posteriori’ e appoggiarsi su chi sostiene sia vietato
solo a priori per facilitare[11].
8.
Il rischio di mangiarlo. È un
decreto per cui è vietato tenere del Chametz in bella vista, pur non avendone
alcuna responsabilità. Se c’è una delimitazione c’è la possibilità di
permettere in alcuni casi. Tra questi: a) se è sigillato[12], b) se si
tratta di cibo Taref che una persona non mangerebbe sicuramente (a condizione
che non lo mangia – altrimenti – faccia Teshuvàh oppure almeno ricada negli
altri casi), c) se almeno è chiuso, a condizione che il trasporto duri poche
ore al più[13].
9.
Toccare il Chametz. Anche
questo è vietato per il rischio di mangiarlo[14]. Nei casi
quindi in cui non sussiste il problema del rischio di mangiarlo c’è su cosa
permettere.
10.
Odorare. C’è una forte
discussione tra i Poseqim se sia permesso odorare il Chametz, o ricada nel
godimento vietato[15]. In ogni
caso, se si ha intenzione di non averne godimento – non si contravviene un
divieto.
Ci sono numerosi altri punti da discutere riguardo
alla possibilità o meno di permettere di trasportare chametz ricevendo un
compenso, per cui è evidente che questo non equivalga a un permesso, ma a una
facilitazione su cui ci si può appoggiare in caso di necessità, e che
soprattutto non può essere esteso in altri casi o in altri anni. In questo
periodo storico molto particolare però, chi ci si vuole appoggiare, ha su cosa
senza contravvenire a divieti a condizione di seguire le condizioni viste
sopra.
Pesach Kasher VeSameach, Mo’adim LeSimchàh e
Bessorot Tovot ~ buone notizie!
Aharon Braha הי"ו
P.s. in caso di necessità di chiarimenti, siete
pregati di fare riferimento al sottoscritto direttamente essendo una questione
tecnica molto complessa. Potete scrivermi sull’applicazione InstaRav oppure
alla mail deroryqra@gmail.com
[1] Vedi ad esempio Pisqè Teshuvot N:443:1.
[2] Vedi Shulchan ‘arukh (Orach Chajim 440:1).
[3] Colgo l’occasione per ringraziare i numerosi
Poseqim che mi hanno dato disponibilità riguardo alla questione e che mi hanno
sollevato problematiche o talvolta soluzioni o diramazioni possibili. In primis
il Gaon HaRav Elchannan Peretz שליט"א che è stato il primo a confermare la
halakhàh LeMa’asèh del caso nei suoi punti più problematici.
[4] Vedi lungamente Kaf Hachajim (Yorèh De’àh 117:72).
[5] Shulchan ‘arukh (Orach Chajim 440:1).
[6] Vedi meglio Halikhot ‘Olam 7:§
[7] Tra chi è rigoroso troviamo anche il Tur (Orach
Chajim fine 450), la Mishnàh Beruràh 450:§.
Tra i facilitanti il Chakham italiano
Rabbenu Malakhì HaKohen ז"ל nel suo Yad Malakhì (Kellalè HaPoseqim 556, 562) riporta che il
Perì Chadash (Orach Chajim 450:7, vedi ivi lungamente) e il Shut HaRadbaz ז"ל (1:fine
240 כצ"ל
sono facilitanti.(
Vedi inoltre Sedè çhemed (9/320-321,
Chametz uMatzàh 8:26 והנה( che si dilunga sulla questione della discussione in merito.
[8] Vedi Bet Yosef (Orach chajim fine 450) che riporta
l’Agur. Sulla sua fonte dai Gheonim ז"ל, vedi meglio Kenesset HaGhedolàh (Haggahot
Bet Yosef Orach Chajim 450:3) che cita anche il Radbaz ז"ל, ואכמ"ל. Vedi inoltre Mishnàh Beruràh 450:25
[9] Vedi meglio ‘Avodàh Zaràh (62.), vedi inoltre Bet
Yosef (Orach Chajim 450) che distingue il caso . dell’Agur. E così nel Shut
HaRivash ז"ל 400/1 e in molti altri Poseqim. Ringrazio in particolare il
Gaon HaRav Avinoam Peretz שליט"א per
avermi fornito la fonte della distinzione.
[10] Tra questi: Mishnàh Beruràh 440:10, che riporta
diversamente dal Choq Ya’aqov 440:9 in base al Roqeach (fine 267). Vedi inoltre
Perì Megadim (Eshel Avraham 440:fine 4).
[11] In base al principio di Sha’at Hadeçhaq Kedi’avad
Dame.
[12] Vedi Perì Megadim (Eshel Avraham 450:fine 4),
riportato nel Kaf HaChajim Sofer 450:37.
[13] Vedi Mishnàh Beruràh 440:15 in base al Ramà ז"ל (Orach Chajim 440:2) che delinea il Rivash ז"ל 401.
[14] Vedi Shulchan ‘arukh (Orach Chajim 446:3)
completato dalla Mishnàh Beruràh 446:10.
[15] Vedi Beur Halakhàh 443:1 ואפילו, vedi inoltre Kaf
HaChajim Sofer (447:42, 443:13 448:8) ואכמ"ל.
Nessun commento:
Posta un commento